Dal 31 marzo 2025, tutte le imprese iscritte al Registro Imprese dovranno stipulare una polizza obbligatoria per coprire i danni da frane, terremoti, alluvioni, inondazioni ed esondazioni, come stabilito dalla Legge 213/2023 e dal Dm 18/2025. Restano esclusi eventi come grandine, maremoti e flash flood.
Chi deve assicurarsi?
Tutte le imprese iscritte al Registro, comprese quelle nelle sezioni speciali (art. 2188 Cod. Civ.), anche se alcune interpretazioni escluderebbero i piccoli imprenditori. Tuttavia, la finalità della norma è proteggere anche le realtà più vulnerabili.
Cosa copre la polizza?
I beni materiali utilizzati per l’attività d’impresa, anche se non di proprietà, come previsto dall’art. 2424, lettera B-II del Codice Civile. Esclusi i veicoli, le merci e gli immobili con abusi edilizi (art. 1, comma 2 Dm 18/2025).
Cosa non è coperto?
Solo i danni diretti sono indennizzabili. Perdite di guadagno o furti successivi all’evento catastrofale richiedono coperture aggiuntive (business interruption).
Le imprese hanno tempo fino al 31 marzo per mettersi in regola (Legge 15/2025 di conversione del Dl Milleproroghe).
Chi deve assicurarsi?
Tutte le imprese iscritte al Registro, comprese quelle nelle sezioni speciali (art. 2188 Cod. Civ.), anche se alcune interpretazioni escluderebbero i piccoli imprenditori. Tuttavia, la finalità della norma è proteggere anche le realtà più vulnerabili.
Cosa copre la polizza?
I beni materiali utilizzati per l’attività d’impresa, anche se non di proprietà, come previsto dall’art. 2424, lettera B-II del Codice Civile. Esclusi i veicoli, le merci e gli immobili con abusi edilizi (art. 1, comma 2 Dm 18/2025).
Cosa non è coperto?
Solo i danni diretti sono indennizzabili. Perdite di guadagno o furti successivi all’evento catastrofale richiedono coperture aggiuntive (business interruption).
Le imprese hanno tempo fino al 31 marzo per mettersi in regola (Legge 15/2025 di conversione del Dl Milleproroghe).